Categoria: Sezione III – Della colonia parziaria
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Art. 2164 — Nozione
Nella colonia parziaria [2080, 2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [2141].La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi…
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Art. 2165 — Durata
La colonia parziaria [2164] è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.Se non si fa luogo a rotazione di culture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni [1630, 2143].
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Art. 2166 — Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145].
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Art. 2167 — Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [2147, 2173] e le necessità della coltivazione.Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 2148, 2765].
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Art. 2168 — Morte di una delle parti
La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2161, 2162].
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Art. 2169 — Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria [2164] le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico [2161, 2162], qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito [998].