Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 2135 — Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083].Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere…
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Art. 2136 — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli [2135], salvo quanto è disposto dall’articolo 2200.
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Art. 2137 — Responsabilità dell’imprenditore agricolo
L’imprenditore[2135], anche se esercita l’impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] concernenti l’esercizio dell’agricoltura [2088].
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Art. 2138 — Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza], dagli usi.
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Art. 2139 — Scambio di mano d’opera o di servizi
Tra i piccoli imprenditori agricoli [2083] è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.
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Art. 2140 — Comunioni tacite familiari [ABROGATO]
[Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.]