Categoria: Capo II – Dell’impresa agricola
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Art. 2143 — Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative], e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [1630, 2165, 2964].
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Art. 2159 — Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453, 1462], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [2180].
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Art. 2175 — Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1218, 1258, 2174, 2176].
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Art. 2144 — Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente [2964], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [1596, 2172].
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Art. 2160 — Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [978, 1406, 1470, 1522], la mezzadria continua [1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [1373, 1602, 2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in…
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Art. 2176 — Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida [2170] stipulata per un tempo non inferiore a tre anni [2172], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio…
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Art. 2145 — Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica [2146, 2765].La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173].
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Art. 2161 — Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [2162].Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.Le annotazioni devono, alla fine dell’anno…
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Art. 2177 — Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida [2170] viene trasferito ad altri [2160], il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante [2559], derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.Se il trasferimento riguarda la maggior…
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Art. 2146 — Conferimento delle scorte
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative], della convenzione o degli usi.Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145, 2163].
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Art. 2162 — Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico 2161] fanno prova a favore e contro ciascuno di contraenti [272], se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [2732, 2964 ss.].Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.In ogni caso le annotazioni…
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Art. 2178 — Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170].È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [2184, 2263, 2265].
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Art. 2147 — Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].
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Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [2702] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive [1641], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto…
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Art. 2179 — Morte di una delle parti
La soccida [2170] non si scioglie per la morte del soccidante [2158, 2168, 2186].In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2168].
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Art. 2148 — Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica [2142].Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 1768, 2167], e non può, senza il consenso del…
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Art. 2164 — Nozione
Nella colonia parziaria [2080, 2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [2141].La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi…
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Art. 2180 — Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453 e ss.], ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto [2159].
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Art. 2149 — Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173].
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Art. 2165 — Durata
La colonia parziaria [2164] è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.Se non si fa luogo a rotazione di culture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni [1630, 2143].
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Art. 2181 — Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame [2171].Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma…
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Art. 2150 — Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [2141].Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato…
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Art. 2166 — Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145].
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Art. 2182 — Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
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Art. 2135 — Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083].Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere…
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Art. 2151 — Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse [2147] ivi comprese quelle per l’impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali [, se non dispongono diversamente le norme corporative,…
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Art. 2167 — Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [2147, 2173] e le necessità della coltivazione.Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 2148, 2765].
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Art. 2183 — Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto [1373, 2176].Salvo diverso accordo…
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Art. 2136 — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli [2135], salvo quanto è disposto dall’articolo 2200.
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Art. 2152 — Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le…
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Art. 2168 — Morte di una delle parti
La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2161, 2162].
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Art. 2184 — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170, 2171, 2178, 2183].
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Art. 2137 — Responsabilità dell’imprenditore agricolo
L’imprenditore[2135], anche se esercita l’impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] concernenti l’esercizio dell’agricoltura [2088].
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Art. 2153 — Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono [1576, 1577, 1621, 2765].
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Art. 2169 — Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria [2164] le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico [2161, 2162], qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito [998].
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Art. 2185 — Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice [2171 ss.].
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Art. 2138 — Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza], dagli usi.
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Art. 2154 — Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse [1282] il necessario per il mantenimento della famiglia colonica [1815, 2151], salvo rivalsa mediante prelevamento sulla…
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Art. 2170 — Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [2178, 2184, 2187].L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore…
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Art. 2186 — Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [2173, 2552].Si osservano inoltre le disposizioni dell’articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida…
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Art. 2139 — Scambio di mano d’opera o di servizi
Tra i piccoli imprenditori agricoli [2083] è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.
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Art. 2155 — Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti [2141, 2156, 2157].Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini…
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Art. 2171 — Nozione
Nella soccida [2170] semplice [2181, 2184, 2185, 2186] il bestiame è conferito dal soccidante.La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base…
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Art. 2187 — Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [2141 ss.], III [2164] e IV [2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [1374].
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Art. 2140 — Comunioni tacite familiari [ABROGATO]
[Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.]
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Art. 2156 — Vendita dei prodotti
La vendita [1470] dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [2145] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [2157, 2765].La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [2141, 2155].
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Art. 2172 — Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596, 2144, 2176, 2181].Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative], dalla…
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Art. 2141 — Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [2142, 2150], si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse [2135] al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni…
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Art. 2157 — Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [966, 2155, 2156].
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Art. 2173 — Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera
La direzione dell’impresa spetta al soccidante [2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento [1176].La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario…
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Art. 2142 — Famiglia colonica [ABROGATO]
[La composizione della famiglia colonica [846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [291] e di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio [250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [2150, 2161].]
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Art. 2158 — Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.Se la morte del mezzadro è avvenuta negli…
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Art. 2174 — Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175].