Categoria: Sezione IV – Del tirocinio
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Art. 2131 — Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo [2099, 2100].
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Art. 2132 — Istruzione professionale
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
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Art. 2133 — Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto [2124].
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Art. 2134 — Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni dalle leggi speciali [o da norme corporative].
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Art. 2130 — Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] dagli usi [35 comma 2 Cost. [2048]; 195 disp. att.].