Categoria: Sezione II – Dei collaboratori dell’imprenditore
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Art. 2094 — Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore [3, 2086, 2095, 2104, 2238, 2239; 36, 46 Cost.].
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Art. 2095 — Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [2120].