Categoria: Sezione I – Dell’imprenditore
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Art. 2088 — [Responsabilità dell’imprenditore] [ABROGATO]
[L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita della legge e delle norme corporative.]
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Art. 2089 — [Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore] [ABROGATO]
[Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all’economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del…
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Art. 2090 — Procedimento [ABROGATO]
[Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l’istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell’imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imprenditore. Puo anche, prima di decidere, sentire l’associazione professionale alla quale…
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Art. 2091 — Sanzioni [ABROGATO]
[La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro puo ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione e tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, puo nominare un amministratore che assuma…
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Art. 2092 — Sanzioni previste da leggi speciali [ABROGATO]
[Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall’imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.]
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Art. 2093 — Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate [1229, 2201].Sono salve le diverse disposizioni della legge [2221; 409 c.p.c.].
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Art. 2082 — Imprenditore
È imprenditore [1330, 1368, 1655, 1722, 1824, 2139, 2710] chi esercita professionalmente [2070] un’attività economica [2062, 2069] organizzata [1655, 2195, 2238, 2247] al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [230 bis, 320, 371, 397, 425, 1339, 1368, 1722, n. 4, 1824, 2085, 2135, 2195, 2202, 2214, 2221, 2555, 2597].
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Art. 2083 — Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1647, 2139, 2221], gli artigiani , i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.].
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Art. 2084 — Condizioni per l’esercizio dell’impresa
La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative].
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Art. 2085 — Indirizzo della produzione
Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] [2082].La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese [Cost. 41, 43].
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Art. 2086 — Gestione dell’impresa
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094, 2104].L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale,…
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Art. 2087 — Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41].