Categoria: Capo II – [delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi]
-
Art. 2063 — Oggetto
Le ordinanze corporative [2064, 2065] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel…
-
Art. 2064 — Formazione e pubblicazione [ABROGATO]
[La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali [2063].]
-
Art. 2065 — Efficacia [ABROGATO]
[Le ordinanze corporative [2066] e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [2063, 2077; 808 c.p.c.].]
-
Art. 2066 — Inderogabilità [ABROGATO]
[I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano [2065].Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette [1339, 1419, 2077].La disposizione del comma precedente non si applica…