Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 2060 — Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [1, 4, 35, 39 Cost.].
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Art. 2061 — Ordinamento delle categorie professionali
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi [2229; 33, 41 Cost.], dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
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Art. 2062 — Esercizio professionale delle attività economiche
L’esercizio professionale delle attività economiche [41 Cost; 2082, 2229, 2247], è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative].