Categoria: Titolo I – Della disciplina delle attività professionali (artt. 2060-2081)
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Art. 2080 — Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria [2164] e di affitto a coltivatore diretto [1647], con l’obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
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Art. 2081 — Norme equiparate al contratto collettivo [ABROGATO]
[Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.]
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Art. 2071 — Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro [2072, 2096; 808 c.p.c.].Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti…
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Art. 2072 — Deposito e pubblicazione [ABROGATO]
[Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate…
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Art. 2073 — Denunzia [ABROGATO]
[La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza [2071, 2074, 2075].Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice di procedura civile, può…
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Art. 2074 — Efficacia dopo la scadenza [ABROGATO]
[Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato [2073, 2075], continua a produrre i suoi effetti effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.]
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Art. 2075 — Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento [ABROGATO]
[Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione [2069].Questa ha però facoltà di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso [2073, 2074.]
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Art. 2060 — Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [1, 4, 35, 39 Cost.].
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Art. 2076 — Contratto collettivo annullabile [ABROGATO]
[Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato [2071; 324 c.p.c.].La domanda di annullamento è proposta davanti alla magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.]
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Art. 2061 — Ordinamento delle categorie professionali
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi [2229; 33, 41 Cost.], dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
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Art. 2077 — Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [1339,…
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Art. 2062 — Esercizio professionale delle attività economiche
L’esercizio professionale delle attività economiche [41 Cost; 2082, 2229, 2247], è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative].
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Art. 2078 — Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
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Art. 2063 — Oggetto
Le ordinanze corporative [2064, 2065] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel…
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Art. 2079 — Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II [2141 e ss.] ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo [1647, 1648, 1649, 1652, 1654].Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di…
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Art. 2064 — Formazione e pubblicazione [ABROGATO]
[La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali [2063].]
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Art. 2065 — Efficacia [ABROGATO]
[Le ordinanze corporative [2066] e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [2063, 2077; 808 c.p.c.].]
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Art. 2066 — Inderogabilità [ABROGATO]
[I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano [2065].Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette [1339, 1419, 2077].La disposizione del comma precedente non si applica…
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Art. 2067 — Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [39 Cost.].
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Art. 2068 — Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico[2229, 2240].
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Art. 2069 — Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa [2082], a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia [2071].In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti [2075, 2113].
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Art. 2070 — Criteri di applicazione
L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore [2082, 2195; Cost. 39].Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica…