Categoria: Capo II – Dei titoli al portatore
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Art. 2003 — Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836].
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Art. 2004 — Limitazione della libertà di emissione
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
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Art. 2005 — Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
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Art. 2006 — Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione di titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.Il debitore che esegue la prestazione a…
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Art. 2007 — Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.Le spese sono a carico del richiedente.Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.