Categoria: Titolo IV – Delle promesse unilaterali (artt. 1987-1991)
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Art. 1987 — Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge [1322, 1333].
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Art. 1988 — Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, [2944].
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Art. 1989 — Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica [1334, 1336].Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo…
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Art. 1990 — Revoca della promessa
La promessa[1989] può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente [1336 comma 2, 1396].In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se…
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Art. 1991 — Cooperazione di più persone
Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.