Categoria: Capo XXIV – Dell’anticresi
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Art. 1960 — Nozione
L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
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Art. 1961 — Obblighi del creditore anticretico
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia [1176]. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni…
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Art. 1962 — Durata dell’anticresi
L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni [191 disp. att.].Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al…
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Art. 1963 — Divieto del patto commissorio
È nullo [1419] qualunque patto, anche posteriore alla conclusione [1326] del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito [1418].
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Art. 1964 — Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell’articolo [1448], è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile [192 disp. att.].