Categoria: Sezione V – Dell’estinzione della fideiussione
-
Art. 1955 — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
-
Art. 1956 — Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
-
Art. 1957 — Scadenza dell’obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.In questo caso però l’istanza…