Categoria: Sezione IV – Dei rapporti fra più fideiussori
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Art. 1954 — Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299.