Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 1936 — Nozione
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza [1950].
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Art. 1937 — Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
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Art. 1938 — Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura [1956, 1958] con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.
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Art. 1939 — Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.
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Art. 1940 — Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
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Art. 1941 — Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
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Art. 1942 — Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
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Art. 1943 — Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore [1179] deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata…