Categoria: Capo XXI – Del giuoco e della scommessa
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Art. 1933 — Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa…
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Art. 1934 — Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
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Art. 1935 — Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.