Categoria: Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita
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Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo [1899].L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [2725].
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Art. 1920 — Assicurazione a favore di un terzo
È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo [741], [1411].La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento…
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Art. 1921 — Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio [1411].Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere…
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Art. 1922 — Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato [801].Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 800 [188 disp. att.].
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Art. 1923 — Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; 6 ss. l.f.] e quelle relative alla collazione [737], all’imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555].
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Art. 1924 — Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’articolo 1901; in…
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Art. 1927 — Suicidio dell’assicurato
In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la…