Categoria: Sezione VI – Dello sconto bancario
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Art. 1858 — Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
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Art. 1859 — Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipataSono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole…
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Art. 1860 — Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario [2761] finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.