Categoria: Sezione V – Delle operazioni bancarie in conto corrente
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Art. 1852 — Disposizioni da parte del correntista
Qualora il deposito [1834], l’apertura di credito [1842] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
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Art. 1853 — Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario [1246 nn. 2 e 4].
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Art. 1854 — Conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
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Art. 1855 — Operazione a tempo indeterminato
Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [1373], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
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Art. 1856 — Esecuzione d’incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato [1703], per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.
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Art. 1857 — Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.