Categoria: Sezione III – Dell’apertura di credito bancario
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Art. 1842 — Nozione
L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
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Art. 1843 — Utilizzazione del credito
Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d’uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.Salvo patto contrario, i prelevamenti ed i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto [1834, comma 2].
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Art. 1844 — Garanzia
Se per l’apertura di credito[1842]è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca.Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante [1943]. Se l’accreditato non ottempera alla…
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Art. 1845 — Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa [1186].Il recesso sospende immediatamente [1565] l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.Se l’apertura di credito è a tempo…