Categoria: Sezione I – Dei depositi bancari
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Art. 1835 — Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.È nullo ogni patto contrario.
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Art. 1836 — Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata…
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Art. 1837 — Libretti in favore di minori [ABROGATO]
[Il minore che ha compiuto diciotto anni puo validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l’opposizione del suo legale rappresentante.Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]
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Art. 1838 — Deposito di titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono…
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Art. 1834 — Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono…