Categoria: Capo XV – Del mutuo
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Art. 1813 — Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili [810, 1818] e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
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Art. 1815 — Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
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Art. 1816 — Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
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Art. 1817 — Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [1183].Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183 comma 2].
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Art. 1818 — Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
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Art. 1819 — Restituzione rateale
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.
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Art. 1820 — Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
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Art. 1821 — Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
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Art. 1822 — Promessa di mutuo
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.