Categoria: Capo XIX – Della rendita vitalizia
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Art. 1872 — Modi di costituzione
La rendita vitalizia può essere costituita [1350 n. 10] a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
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Art. 1873 — Determinazione della durata
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone [1874].
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Art. 1874 — Costituzione a favore di più persone
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario [773].
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Art. 1875 — Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione [782].
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Art. 1876 — Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere [1325, n. 2, 1418].
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Art. 1877 — Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [1461, 1867 n. 2].
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Art. 1878 — Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della…
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Art. 1879 — Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi del pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
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Art. 1880 — Modalità del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
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Art. 1881 — Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [438].