Categoria: Sezione III – Del deposito nei magazzini generali
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Art. 1787 — Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo [1695] o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.
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Art. 1788 — Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso [1793].
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Art. 1789 — Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita [1470] delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate…
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Art. 1790 — Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [1996].La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti…
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Art. 1791 — Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno , sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
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Art. 1792 — Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito [1790] e la nota di pegno [1791] possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata .
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Art. 1793 — Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [1777]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno…
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Art. 1794 — Prima girata della nota di pegno
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi [1282] nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario .La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di…
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Art. 1795 — Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio [1771] .Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede…
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Art. 1796 — Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [68 l. camb.; 60 l. ass.; 53 l.f.].Il girante che ha pagato volontariamente il…
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Art. 1797 — Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [1796, 2012].I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate [94 l. camb.].Il possessore…