Categoria: Sezione II – Del deposito in albergo
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Art. 1783 — Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la…
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Art. 1784 — Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore
La responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti…
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Art. 1785 — Limiti della responsabilità
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
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Art. 1785 bis — Responsabilità per colpa dell’albergatore
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
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Art. 1785 ter — Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
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Art. 1785 quater — Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
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Art. 1785 quinquies — Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
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Art. 1786 — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.