Categoria: Sezione I – Del deposito in generale
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Art. 1768 — Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [1710, 1812, 1821, 2030].
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Art. 1769 — Responsabilità del depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [2046, 2047]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a…
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Art. 1770 — Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [1656, 1782, 1804].Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
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Art. 1771 — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede [1183, 1834], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario [1184].Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa [1373 comma 2], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine,…
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Art. 1772 — Pluralità di depositanti e di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile [1314, 1316, 1319].Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di…
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Art. 1773 — Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [1411, 1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo.
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Art. 1774 — Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [1182].Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [1196].
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Art. 1775 — Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [821].
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Art. 1776 — Obblighi dell’erede del depositario
L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [1811]. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante [1203].
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Art. 1777 — Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [1836].Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa [948] o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la…
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Art. 1778 — Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [2906].
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Art. 1779 — Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto [1253 ss.].
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Art. 1780 — Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa [1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione [1777 comma 2].Il depositante ha diritto di ricevere…
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Art. 1781 — Diritti del depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [1802, 2761].
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Art. 1766 — Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile [812, 816] con l’obbligo [1771] di custodirla e di restituirla in natura.
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Art. 1782 — Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [1834].In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo [1813, 1822].
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Art. 1767 — Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario [1787] o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [1781].