Categoria: Capo XII – Del deposito
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Art. 1768 — Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [1710, 1812, 1821, 2030].
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Art. 1784 — Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore
La responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti…
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Art. 1796 — Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [68 l. camb.; 60 l. ass.; 53 l.f.].Il girante che ha pagato volontariamente il…
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Art. 1769 — Responsabilità del depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [2046, 2047]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a…
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Art. 1785 — Limiti della responsabilità
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
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Art. 1797 — Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [1796, 2012].I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate [94 l. camb.].Il possessore…
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Art. 1770 — Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [1656, 1782, 1804].Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
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Art. 1785 bis — Responsabilità per colpa dell’albergatore
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
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Art. 1771 — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede [1183, 1834], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario [1184].Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa [1373 comma 2], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine,…
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Art. 1785 ter — Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
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Art. 1772 — Pluralità di depositanti e di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile [1314, 1316, 1319].Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di…
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Art. 1785 quater — Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
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Art. 1773 — Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [1411, 1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo.
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Art. 1785 quinquies — Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
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Art. 1774 — Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [1182].Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [1196].
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Art. 1786 — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
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Art. 1775 — Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [821].
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Art. 1787 — Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo [1695] o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.
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Art. 1776 — Obblighi dell’erede del depositario
L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [1811]. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante [1203].
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Art. 1788 — Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso [1793].
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Art. 1777 — Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [1836].Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa [948] o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la…
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Art. 1789 — Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita [1470] delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate…
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Art. 1778 — Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [2906].
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Art. 1790 — Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [1996].La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti…
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Art. 1779 — Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto [1253 ss.].
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Art. 1791 — Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno , sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
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Art. 1780 — Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa [1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione [1777 comma 2].Il depositante ha diritto di ricevere…
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Art. 1792 — Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito [1790] e la nota di pegno [1791] possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata .
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Art. 1781 — Diritti del depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [1802, 2761].
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Art. 1793 — Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [1777]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno…
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Art. 1766 — Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile [812, 816] con l’obbligo [1771] di custodirla e di restituirla in natura.
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Art. 1782 — Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [1834].In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo [1813, 1822].
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Art. 1794 — Prima girata della nota di pegno
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi [1282] nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario .La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di…
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Art. 1767 — Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario [1787] o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [1781].
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Art. 1783 — Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la…
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Art. 1795 — Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio [1771] .Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede…