Categoria: Sezione II – Del trasporto di persone
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Art. 1681 — Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951].Sono…
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Art. 1682 — Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.