Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 1680 — Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
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Art. 1678 — Nozione
Col contratto [1321] di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo [2761], a trasferire persone [1681] o cose da un luogo a un altro [1683, 2951].
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Art. 1679 — Pubblici servizi di linea
Coloro [2951 comma 4] che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto [1678] di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico.I trasporti devono eseguirsi…