Categoria: Sezione III – Dell’affitto
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Art. 1630 — Affitto senza determinazione di tempo
L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla…
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Art. 1646 — Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.Per l’ulteriore determinazione dei…
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Art. 1615 — Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa [1618, 1619] e dell’interesse della produzione [1619, 1620]. A lui spettano i frutti [820, 821] e le altre utilità della cosa [41 Cost.].
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Art. 1631 — Estensione del fondo
Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita [1537].
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Art. 1647 — Nozione
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative [1654, 2079].
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Art. 1616 — Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto [1373] dando all’altra un congruo preavviso [1596].Sono salvi le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente [art. 8 delle preleggi].
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Art. 1632 — Miglioramenti [ABROGATO]
[Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l’ordinamento produttivo, e l’altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l’esecuzione qualora nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l’autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la…
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Art. 1648 — Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico [1637], si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo [1654].
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Art. 1617 — Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze [817], in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata [1575 n. 1].
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Art. 1633 — Diritti derivanti dall’esecuzione dei miglioramenti [ABROGATO]
[Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell’incremento del reddito fondiario che ne e derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o degli enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l’incremento si e verificato.L’affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a una indennità corrispondente…
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Art. 1649 — Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario [1549, 1654].
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Art. 1618 — Inadempimenti dell’affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto [1453], se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica [1176 comma 2], ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa [1615].
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Art. 1634 — Inderogabilità [ABROGATO]
[Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.]
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Art. 1650 — Morte dell’affittuario [ABROGATO]
[Nel caso di morte dell’affittuario, fermo quanto e disposto dall’articolo 1627, il locatore puo sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]
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Art. 1619 — Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono [1618, 1662].
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Art. 1635 — Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell’affitto, eseguito il…
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Art. 1651 — Miglioramenti [ABROGATO]
[Se l’affittuario senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un’indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell’ordinata e razionale coltivazione.La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l’indennità…
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Art. 1620 — Incremento della produttività della cosa
L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione [1592, 1615].
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Art. 1636 — Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
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Art. 1652 — Anticipazioni all’affittuario
Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
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Art. 1621 — Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario [1576, 2153, 2764].
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Art. 1637 — Accollo di casi fortuiti
L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.È nullo il patto [1418] col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
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Art. 1653 — Sostituzione del locatore all’affittuario [ABROGATO]
[Qualora, per mancanza di mezzi dell’affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all’affittuario, puo sostituirsi a lui nell’esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell’applicabilita dell’articolo 1618.]
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Art. 1622 — Perdite determinate da riparazioni
Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore [1621] determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale, o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo…
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Art. 1638 — Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
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Art. 1623 — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo…
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Art. 1639 — Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
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Art. 1624 — Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto
L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [1594].La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.
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Art. 1640 — Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi nello stesso stato d’uso. L’eccedenza…
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Art. 1625 — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario, deve osservare la disposizione dell’articolo 1616 [1603].Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del…
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Art. 1641 — Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi le norme corporative o i patti diversi.
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Art. 1626 — Incapacità o insolvenza dell’affittuario
L’affitto si scioglie per l’interdizione [414], l’inabilitazione [415] o l’insolvenza dell’affittuario [80 l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario [1179].
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Art. 1642 — Proprietà del bestiame consegnato
Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria [1645].
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Art. 1627 — Morte dell’affittuario
Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto [1373] mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi [1614].Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di…
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Art. 1643 — Rischio della perdita di bestiame
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito [1637].
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Art. 1628 — Durata minima dell’affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
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Art. 1644 — Accrescimenti e frutti del bestiame
L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
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Art. 1629 — Fondi destinati al rimboschimento
L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
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Art. 1645 — Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall’articolo 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di…