Categoria: Capo V – Della somministrazione
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Art. 1559 — Nozione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo [1561 ss.], a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose [1560, 1677, 74 l.f.].
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Art. 1560 — Entità della somministrazione
Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto [1326].Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire,…
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Art. 1561 — Determinazione del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
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Art. 1562 — Pagamento del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.
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Art. 1563 — Scadenza delle singole prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
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Art. 1564 — Risoluzione del contratto
In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti [1453; 1455].
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Art. 1565 — Sospensione della somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità [1455], il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto [1459] senza dare congruo preavviso [1460, 1845].
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Art. 1566 — Patto di preferenza
Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione [1559] si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni [1341, 2596].L’avente diritto…
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Art. 1567 — Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto [1743].
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Art. 1568 — Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella…
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Art. 1569 — Contratto a tempo indeterminato
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [1373], dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
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Art. 1570 — Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.