Categoria: Sezione III – Della spedizione

  • Art. 1737 — Nozione

    Il contratto di spedizione è un mandato [1703] con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto [1678] con uno o più vettori e di compiere le…

  • Art. 1738 — Revoca

    Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto [1678] col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata [1685].

  • Art. 1739 — Obblighi dello spedizioniere

    Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.Lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.[I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.]

  • Art. 1740 — Diritti dello spedizioniere

    La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che…

  • Art. 1741 — Spedizioniere vettore

    Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto [1678] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.