Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 1704 — Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
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Art. 1721 — Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [1705 comma 2; 2761 comma 2].
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Art. 1705 — Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò…
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Art. 1722 — Cause di estinzione
Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [1712], dell’affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.]; 3) per rinunzia del mandatario [1727]; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione [415 ss.] del mandante o del mandatario…
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Art. 1707 — Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti…
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Art. 1723 — Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato [1725]; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca [2259 comma 1];…
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Art. 1708 — Contenuto del mandato
Il mandato [1703] comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
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Art. 1724 — Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [1334, 1335].
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Art. 1709 — Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso [1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
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Art. 1725 — Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso [1709], conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora…
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Art. 1710 — Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato[1703] con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito [1709], la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
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Art. 1726 — Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revocanon ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
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Art. 1711 — Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica [1712 comma 2].Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo…
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Art. 1727 — Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato [1725], il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che…
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Art. 1712 — Comunicazione dell’eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [1711].
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Art. 1728 — Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità [1425] del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del…
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Art. 1713 — Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
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Art. 1729 — Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [1326].
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Art. 1714 — Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
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Art. 1730 — Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
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Art. 1715 — Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.
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Art. 1716 — Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare [2203 comma 3]. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli…
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Art. 1717 — Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta [1710].Il mandatario risponde delle istruzioni che…
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Art. 1718 — Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.].Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’articolo…
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Art. 1719 — Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss.].
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Art. 1703 — Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
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Art. 1720 — Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state [2031] fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [2756 comma 3, 2761 comma 2].Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell’incarico.