Categoria: Capo IV – Del contratto estimatorio
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Art. 1556 — Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
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Art. 1557 — Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1218, 1288, 1463].
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Art. 1558 — Disponibilità delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [491, 513, 543 c.p.c.] o a sequestro [670, 671 c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo.Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.