Categoria: Capo III – Della permuta
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Art. 1552 — Nozione
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
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Art. 1553 — Evizione
Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
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Art. 1554 — Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
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Art. 1555 — Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita[1470] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.