Categoria: Capo II – Del riporto
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Art. 1548 — Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito [1992] di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine [1551] stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che…
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Art. 1550 — Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.Il diritto di voto [2351], salvo patto contrario, spetta al riportatore.
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Art. 1551 — Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali [76 l.f.].Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al…