Categoria: Sezione IV – Della vendita di eredità
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Art. 1542 — Garanzia
Chi vende [1470] un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
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Art. 1543 — Forme
La vendita [1470] di un’eredità deve farsi per atto scritto [1350], sotto pena di nullità [2725].Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.
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Art. 1544 — Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario [765].
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Art. 1545 — Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
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Art. 1546 — Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
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Art. 1547 — Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso.Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’articolo 797.