Categoria: Sezione III – Della vendita di cose immobili
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Art. 1537 — Vendita a misura
Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto [166 disp. att.].Se la misura risulta superiore a quella indicata…
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Art. 1538 — Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.Nel caso in cui…
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Art. 1539 — Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese [1475] del contratto.
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Art. 1540 — Vendita cumulativa di più immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo…
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Art. 1541 — Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile [178 disp. att.].