Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 1477 — Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [1470].Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta…
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Art. 1495 — Termini e condizioni per l’azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge [1511, 1512, 1522].La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno…
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Art. 1478 — Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore [1476 n. 2].Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa [171].
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Art. 1496 — Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si osservano le norme che precedono.
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Art. 1479 — Buona fede del compratore
Il compratorepuò chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietàSalvo il disposto dell’articolo 1223 [1483], il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di…
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Art. 1497 — Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione…
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Art. 1480 — Vendita di cosa parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto…
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Art. 1498 — Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [1515] nel termine e nel luogo fissati dal contratto.In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [1510] dove questa si esegue [1528].Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si…
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Art. 1481 — Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
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Art. 1500 — Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto [2653 n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [1502 c.c.].Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.
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Art. 1482 — Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento [492] o da sequestro [671], non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati [1460].Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non…
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Art. 1501 — Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita [1470] di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili [732]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [173].Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
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Art. 1483 — Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479.Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le…
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Art. 1502 — Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spesee ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [1150].Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore…
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Art. 1485 — Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore [106 c.p.c.]. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.Il compratore che ha…
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Art. 1503 — Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spesee di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475].Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi,…
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Art. 1486 — Responsabilità limitata del venditore
Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
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Art. 1504 — Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile [2653 n. 3].Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
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Art. 1470 — Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo [1376, 1465].
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Art. 1487 — Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario [1229, 1266, 1489].
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Art. 1505 — Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [2704] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [1604].
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Art. 1471 — Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, [579 c.p.c.] né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per…
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Art. 1489 — Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali [1027] o personali [1599] non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480.Si…
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Art. 1506 — Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.Se la cosa non è comodamente divisibile [720, 1114] e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da…
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Art. 1472 — Vendita di cose future
Nella vendita [1470] che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati [820].Qualora le parti non abbiano voluto…
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Art. 1490 — Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [2922].Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al…
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Art. 1507 — Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente…
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Art. 1473 — Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del…
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Art. 1491 — Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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Art. 1508 — Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
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Art. 1474 — Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.Se si…
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Art. 1492 — Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla…
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Art. 1509 — Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta [1314], anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può…
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Art. 1475 — Spese della vendita
Le spese del contratto divendita [1470] e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente [1196].
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Art. 1493 — Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese [1475] e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
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Art. 1476 — Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore [1477]; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto [1376, 1377, 1378, 1472, 1478, 1523]; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
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Art. 1494 — Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [1578, 1812, 1821].Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.