Categoria: Capo XIII – Della rescissione del contratto
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Art. 1448 — Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che…
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Art. 1449 — Prescrizione
L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2947.La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.
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Art. 1450 — Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
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Art. 1451 — Inammissibilità della convalida
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
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Art. 1452 — Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [2652 n. 1, 2690 n. 1].
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Art. 1447 — Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo…