Categoria: Sezione II – Dei vizi del consenso
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Art. 1440 — Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni [2056].
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Art. 1427 — Errore, violenza, e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto [1441 ss.] secondo le disposizioni seguenti.
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Art. 1428 — Rilevanza dell’errore
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile [1431] dall’altro contraente.
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Art. 1429 — Errore essenziale
L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o…
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Art. 1430 — Errore di calcolo
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso [1429].
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Art. 1431 — Errore riconoscibile
L’errore si considera riconoscibilequando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [1176] avrebbe potuto rilevarlo.
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Art. 1432 — Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
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Art. 1433 — Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.
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Art. 1434 — Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
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Art. 1435 — Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone.
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Art. 1436 — Violenza diretta contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
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Art. 1437 — Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
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Art. 1438 — Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
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Art. 1439 — Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.