Categoria: Sezione I – Dell’incapacità
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Art. 1425 — Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.
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Art. 1426 — Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.