Categoria: Capo XII – Dell’annullabilità del contratto
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Art. 1430 — Errore di calcolo
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso [1429].
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Art. 1446 — Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Art. 1431 — Errore riconoscibile
L’errore si considera riconoscibilequando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [1176] avrebbe potuto rilevarlo.
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Art. 1432 — Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
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Art. 1433 — Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.
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Art. 1434 — Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
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Art. 1435 — Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone.
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Art. 1436 — Violenza diretta contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
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Art. 1437 — Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
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Art. 1438 — Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
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Art. 1439 — Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
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Art. 1440 — Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni [2056].
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Art. 1425 — Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.
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Art. 1441 — Legittimazione
L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
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Art. 1426 — Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.
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Art. 1442 — Prescrizione
L’azione di annullamentosi prescrive in cinque anni.Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso [1427] o da incapacità legale [1425], il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione [429], ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età [2].Negli altri…
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Art. 1427 — Errore, violenza, e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto [1441 ss.] secondo le disposizioni seguenti.
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Art. 1443 — Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio [2039].
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Art. 1428 — Rilevanza dell’errore
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile [1431] dall’altro contraente.
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Art. 1444 — Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo…
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Art. 1429 — Errore essenziale
L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o…
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Art. 1445 — Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi
L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [2652 n. 6].