Categoria: Capo XI – Della nullità del contratto
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Art. 1421 — Legittimazione all’azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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Art. 1422 — Imprescrittibilità dell’azione di nullità
L’azione per far dichiarare la nullità [2652 n. 6] non è soggetta a prescrizione [2934], salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
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Art. 1423 — Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
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Art. 1424 — Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
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Art. 1418 — Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa [1343], l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.Il contratto è altresì nullo negli altri…
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Art. 1419 — Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto…
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Art. 1420 — Nullità del contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.