Categoria: Capo X – Della simulazione
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Art. 1414 — Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [123, 164].Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma [1350].Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano…
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Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [2652, n. 4].I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando…
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Art. 1416 — Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono…
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Art. 1417 — Prova della simulazione
La prova per testimoni [2721 ss.] della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato [1343], anche se è proposta dalle parti.