Categoria: Capo VIII – Della cessione del contratto
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Art. 1406 — Nozione
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta [1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558].
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Art. 1407 — Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata.Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine»…
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Art. 1408 — Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte [1294].Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente…
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Art. 1409 — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
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Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto [1942, 1944].