Categoria: Capo VII – Del contratto per persona da nominare
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Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto [1326] una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
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Art. 1402 — Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
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Art. 1403 — Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata [1402] non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [2643], deve agli stessi effetti essere resa…
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Art. 1404 — Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
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Art. 1405 — Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.