Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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Art. 1376 — Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
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Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [1537].
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Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [1178], la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna [1510] al vettore [1678]…
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Art. 1379 — Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
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Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [2704] anteriore.Sono salve le norme relative agli effetti…
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Art. 1381 — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
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Art. 1372 — Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge [1399 comma 3, 1453, 1896; 72].Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [1411, 1415].
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Art. 1373 — Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.Nei contratti a esecuzione continuata o periodica [1467], tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in…
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Art. 1374 — Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.