Categoria: Sezione II – Della causa del contratto
-
Art. 1343 — Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
-
Art. 1344 — Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa [1343] quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa [743, 1418].
-
Art. 1345 — Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [626, 788, 1418 comma 2].