Categoria: Capo I – Disposizioni preliminari
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Art. 1321 — Nozione
Il contratto [1173] è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322].
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Art. 1322 — Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative.Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
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Art. 1323 — Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
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Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [1334, 1987].